ARERA Delibera 267/2023/R/com alluvione: sospensione/rateizzazione/anticipazioni esercenti vendita

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L’ARERA, a seguito della pubblicazione del provvedimento 267/2023/R/com, dispone che la sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applichi automaticamente alle utenze del servizio idrico integrato nonché del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alle forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate attive, alla data del 1 maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente ovvero l’utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento. Il periodo di sospensione dei termini di pagamento è pari a 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, per le utenze e le forniture site nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla medesima data, come individuati dall’allegato 1 al decreto-legge 61/23.

La rateizzazione delle fatture è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale. Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale; in base a rate non inferiori a euro 20 (venti)e per un periodo pari a 12 (dodici) mesi. In deroga i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti incrementano la periodicità delle rate su richiesta dell’utente. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20 (venti) euro. L’esercente l’attività di vendita può offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per l’utente ovvero per il cliente finale.

È fatta salva la facoltà per l’utente ovvero per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata. Al termine del periodo di sospensione, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, gli esercenti l’attività di vendita, relativamente alle fatture sospese, comunicano al cliente/utente gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;  il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;  la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita.

La predetta rateizzazione non trova applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 (cinquanta) euro

Europam S.p.A. informai titolari delle utenze, ovvero delle forniture, che hanno diritto alla sospensione dei termini di pagamento, che possono comunicare l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario, ovvero all’utenza originaria ai seguenti recapiti:

clienti.gaseluce@europam.it

posta@pec.europam.it

contact center: 800688373; 0108936255