Gestione pagamenti e morosità

Home Gestione pagamenti e morosità

Prescrizione

La Del. 569/2018/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), attuativa della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) modificata dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), e aggiornata con la 603/2021 che -Allegato A,  ha previsto l’entrata in vigore dell’Allegato “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” con riferimento alle fatture emesse a partire dall’1 gennaio 2019.

Europam ovviamente si attiene alle disposizioni di cui sopra garantendo ai propri Clienti la possibilità di eccepire la prescrizione per gli importi relativi a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di due anni, rendendo disponibile l’apposito modulo che cliccando qui.

Il suddetto modulo dovrà essere inoltrato a Europam attraverso le modalità ivi indicate.

Si precisa che gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal Cliente relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.

Sospensione della fornitura per morosità

In ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica) e all’art. 20 dell’Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas), desideriamo fornirLe alcune informazioni utili relative a:

Tempistiche e modalità per la costituzione in mora

Qualora il Cliente non provveda al pagamento della fattura gas naturale e/o energia elettrica, il Fornitore può inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura del punto di riconsegna/prelievo(PdR/POD).
Tale richiesta deve essere preceduta da un’apposita comunicazione al Cliente (cd. comunicazione di costituzione in mora), da inviarsi tramite raccomandata e/o posta elettronica certificata – PEC (nel caso di persone giuridiche), con la quale viene intimato il pagamento della fattura entro un termine (cd. termine ultimo di pagamento) comunque non inferiore a:

Per evitare o interrompere la procedura di sospensione il Cliente dovrà documentare l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di costituzione in mora.
Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, permanendo lo stato di morosità, potrà inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione. Al Cliente moroso può essere richiesto il pagamento dei corrispettivi per la sospensione e la riattivazione della fornitura/riduzione di potenza, nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

Le tempistiche per la costituzione in mora possono essere ridotte nel caso in cui il Fornitore nei 90 giorni successivi all’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità invii al Cliente una nuova comunicazione relativa a fatture non contemplate nel precedente sollecito.
In questo caso, il termine ultimo di pagamento non potrà essere comunque inferiore a:

Il termine per l’invio della richiesta di sospensione al Distributore non potrà invece essere essere inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora.

Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le disposizioni sui termini e modalità per la costituzione in mora e proceda ugualmente alla sospensione della fornitura per morosità o alla riduzione di potenza, dovrà riconoscere al Cliente, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico di importo pari a:

Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Riferimenti normativi

Gas naturale: Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas), artt. 4, 5, 20.

Aggiornamento al 26.10.2015

Modalità di pagamento

In funzione dell’offerta sottoscritta e ovviamente delle proprie esigenze i Clienti di Europam potranno usufruire di una o più delle seguenti modalità di pagamento

Procedura morosità

In caso di mancato o parziale pagamento di una fattura entro i termini previsti dalla stessa il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua pari a:

a) per il Cliente Domestico ed il Cliente Condominio, un tasso di 7,0 (sette/00) punti percentuali

b) per il Cliente Business, interessi di mora calcolati secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2002.

Inoltre, il mancato pagamento di una bolletta riferita a un punto di fornitura-elettrico, POD o gas naturale, PDR- considerato disalimentabile, darà luogo alla regolare procedura di Morosità. Questa prevede che Europam invii al Cliente comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) indicando il termine ultimo entro cui è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione dello stesso. Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato, qualora il Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Europam si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità. Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari: 

a) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza pari al 15%, a 25 giorni solari; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura fino all’eventuale risoluzione del Contratto. L’eventuale esercizio di tale facoltà comporterà l’automatica risoluzione dei contratti e dei servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione per i POD e/o PDR interessati.

b) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore non consentano la riduzione di potenza, a 40 giorni solari;  

c) nel caso di Cliente di energia elettrica di grandi dimensioni e di Cliente di gas naturale, a 40 giorni solari.

Nel caso in cui l’intervento di interruzione non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione, estinguendo la propria responsabilità di prelievo c/o il POD e/o PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale, ai sensi del TIMOE e del TIMG. In questi casi potrà essere addebitato al Cliente un importo fino ad un massimo di € 180,00 IVA esclusa, oltre ai costi sostenuti per l’intervento complesso del Distributore ed ogni maggior costo per spese legali, processuali e/o giudiziarie. 

Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica e/o titolare di un PDR non disalimentabile, il Fornitore potrà provvedere, a valle di costituzione in mora, alla risoluzione contrattuale per morosità richiedendo l’estinzione della responsabilità di prelievo presso i punti di fornitura interessati. 

A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD e/o PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV e/o TIVG. Resta inteso che, in caso di sospensione per morosità, la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione di costituzione in mora.

APPROPRIAZIONE FRAUDOLENTA – Il Fornitore, con riferimento a forniture disalimentabili, può in ogni caso richiedere l’interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto e pericolo oggettivo. Il Fornitore si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

CMOR- Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente “CMOR”, derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così previsto dalla normativa vigente- 219/2020/R/com e precedenti.

INDENNIZZI AUTOMATICI

In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico di importo pari a: 

a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; 

b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 

i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 

ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.

L’indennizzo sarà corrisposto al Cliente direttamente o in occasione della prima bolletta utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima bolletta (con indicazione di apposita causale) ovvero, qualora l’importo della prima bolletta addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle bollette successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione/riduzione di potenza. 9.7 Nel caso in cui il Fornitore sia tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico, al Cliente non sarà richiesto alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

RATEIZZAZIONE

Al fine di mitigare l’impatto del recente aumento dei prezzi sui clienti finali Europam resta disponibile alla rateizzazione di bollette oggetto di sollecito o messa in mora di cui i clienti facciano richiesta

La rateizzazione è normata ai sensi dell’art. 1 della Deliberazione ARERA 636/2021/R/COM e aggiornamenti successivi, le tipologie di clienti finali domestici di energia elettrica e/o gas naturale meglio individuati al punto 1.1 lett. a) e b) di tale articolo possono richiedere di rateizzare gli importi delle fatture emesse tra il 01.01.2022 ed il 30.06.2022 senza il pagamento di interessi secondo le modalità e i criteri meglio indicati nel suddetto articolo.

Agevolazione per le imprese: rateizzazione bollette energia elettrica e gas di cui al D.M. MIMIT – MASE del 3.3.2023

Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione al Decreto Aiuti-quater n. 176/2022, sono state definite le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale.
La rateizzazione può essere richiesta da tutte le imprese, iscritte al Registro delle Imprese, titolari di utenze collocate in Italia, che non abbiano fruito o intendano fruire dell’alternativo contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per i periodi corrispondenti (quarto trimestre 2022 e primo trimestre 2023).

Le imprese dovranno presentare apposita istanza al proprio fornitore, a mezzo PEC ufficio.crediti@pec.europam.it, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta.
Per le bollette (ad oggi) già scadute, l’istanza dovrà essere presentata entro il 26 aprile 2023.

La richiesta di rateizzazione dev’essere corredata dai seguenti documenti:
a) Dichiarazione di un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, che si rende disponibile a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia SACE.
b) Dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza.
c) Copia bollette del periodo di riferimento (anno 2021).
d) Dichiarazione di non fruire per i periodi corrispondenti al piano dei crediti di imposta = IVQ 2022 (perché misura alternativa).


Ricevuta l’istanza il venditore proporrà all’impresa richiedente, entro 30 giorni, a un piano di rateizzazione che, previa presentazione del contratto di assicurazione sul credito rateizzato, accompagnato dalla garanzia SACE e dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’importo non rateizzabile, l’impresa dovrà espressamente accettare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

La rateizzazione può essere richiesta unicamente con riguardo alle fatture contabilizzanti i consumi effettuati nel periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023, purché fatturati entro il 30 settembre 2023.

L’importo rateizzabile non è l’intero importo fatturato, ma solo gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica1 di elettricità e gas (utilizzato per usi diversi dai termoelettrici) ed eccedenti l’importo medio contabilizzato2, a parità di consumo, nel periodo di riferimento3 compreso tra il 01 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Per qualsiasi informazione la invitiamo a contattarci al numero 800-688373

Componente energetica = voci della bolletta escluse quelle relative alla spesa per il servizio di trasporto, gestione contatore, oneri di sistema, imposte, tasse, e le altre eventuali partite contabilizzate, ivi incluse per l’energia elettrica le spese eventualmente sostenute per le garanzie di origine e per la CO2.
Importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento = costo medio della componente energetica riferita ai consumi dal 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Importo eccedente della bolletta = corrisponde alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita ai consumi effettuati dal 01 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (fatturati entro il 30 settembre 2023) e l’importo medio contabilizzato nel periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 a parità di consumo.

Autodichiarazione Rateizzazione D.M. MIMIT – MASE 3.3.2023 Europam