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L’impostazione fiscale stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Regioni incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:

Il Decreto Legislativo 26/07 art.2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa non più sulla tipologia di utilizzo, ma in scaglioni annuali “a riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo 4 fasce di consumo:

Modulistica


ACCISA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012

Per il Nord Italia:

ScaglioneConsumi (MC/ANNUI)Accisa (Euro/MC)
fino a 1200,044
superiori a 120 fino a 4800,175
superiori a 480 fino a 15600,170
superiori a 15600,186

IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)

L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA), espressa in termini percentuali e applicata al consumo di gas per usi industriali, è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui.
Resta in vigore il diritto all’IVA ridotta, pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo, agricolo e manifatturiero. Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull’Imposta Erariale o sull’IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina Moduli e documenti contrattuali
Anche le disposizioni fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise. È quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione e per usi ciivili limitatamente a 480 mc annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1). Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.