Imposte Gas
L’impostazione fiscale stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Regioni incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
- imposte di consumo (ACCISA), espresse in Euro/mc, sono articolate per zona geografica per scaglioni di consumo;
- addizionale regionale, espressa in Euro/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà delle imposte di consumo;
- I.V.A., imposta sul valore aggiunto, espressa in termini percentuali, viene applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo e addizionale regionale).
Il Decreto Legislativo 26/07 art.2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa non più sulla tipologia di utilizzo, ma in scaglioni annuali “a riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo 4 fasce di consumo:
- 1° fascia fino a 120 mc;
- 2° fascia fino a 121 mc a 480 mc;
- 3° fascia da 481 mc a 1560 mc;
- 4° fascia oltre 1560 mc
Modulistica
ACCISA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012
Per il Nord Italia:
Scaglione | Consumi (MC/ANNUI) | Accisa (Euro/MC) |
---|---|---|
1° | fino a 120 | 0,044 |
2° | superiori a 120 fino a 480 | 0,175 |
3° | superiori a 480 fino a 1560 | 0,170 |
4° | superiori a 1560 | 0,186 |
IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA), espressa in termini percentuali e applicata al consumo di gas per usi industriali, è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui.
Resta in vigore il diritto all’IVA ridotta, pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo, agricolo e manifatturiero. Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull’Imposta Erariale o sull’IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina Moduli e documenti contrattuali
Anche le disposizioni fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise. È quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione e per usi ciivili limitatamente a 480 mc annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1). Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.