
Imposte energia elettrica
L’impostazione fiscale stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Regioni incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
L’accisa sull’energia elettrica
L’accisa è un’imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (“Testo Unico delle Accise”). Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda dell’uso domestici o non diverso da abitazione.
Modulistica
Nella tabella sottostante le accise e le relative aliquote di imposta vigenti
Tipo di fornitura | Accisa |
---|---|
Usi domestici: Forniture abitazione di residenza (“prima casa”) con consumi fino a 150 kWh/mese * | – |
Usi domestici: Forniture abitazione di residenza (“prima casa”) con consumi oltre a 150 kWh/mese * | 0,0227 |
Usi domestici: Forniture di residenza (“prima casa”) con potenza impegnata oltre 3 kW | 0,0227 |
Usi domestici: Forniture per non residenti (“seconde case”) | 0,0227 |
Usi diversi dalle abitazioni: Consumi fino a 200.000 kWh/mese | 0,0125 |
Usi diversi dalle abitazioni: Consumi eccedenti 200.000 kWh/mese | 0,0075 |
* In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
Imprese con diritto di esclusione o esenzione dall’accisa sull’energia
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica che siano esclusi dall’applicazione dell’accisa; in particolare, segnaliamo:
- utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici (*) classificati con le lettere DJ 27 della Classificazione Statistica della “nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO – impiegata nei processi mineralogici (*) classificati con le lettere DI 26 della “Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO
- impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento
L’esenzione è invece prevista per utenze riguardanti:
- Imprese che producono elettricità
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
- Opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh
Ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, sono comprese inoltre:
- Forniture diplomatiche o consolari
- Forniture per le Forze armate di qualsiasi Stato della NATO
- Organizzazioni internazionali riconosciute (ONU, ecc)
L’IVA sull’energia elettrica
L’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.
IVA | Aliquota |
---|---|
Usi domestici e assimilati – Servizi condominiali (edifici residenziali) | 10% |
Illuminazione pubblica | 22% |
Per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione (come previsto dal n.103 della parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633) | 10% |
Altre attività | 22% |
Diritto di riduzione IVA
- imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento)
- imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
- imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
- soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
- soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali condomini, caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E
- condomini che utilizzino l’energia ad uso esclusivamente residenziale
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell’istanza – dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività. Detta modulistica è consultabile nella modulistica presente sul sito nella sezione Moduli e documenti contrattuali, in allegato all’elenco completo dei codici Ateco.
Può tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti canali di contatto: